Condizioni generali di fornitura di beni e servizi

Art. 1) Le forniture dei nostri servizi si intendono effettuate subordinatamente alle seguenti condizioni generali, anche se non specificatamente concordate. Le ordinazioni si debbono ritenere esecutive solo dopo accettazione scritta da parte della ditta SAIT di BOTTIZZO Mauro & C. s.a.s. con sede in Località Garassino 13, 12056 Mango (CN), codice fiscale e partita iva 03890380045, di seguito denominata Azienda.

Art. 1.1) Il destinatario della fornitura di cui è oggetto il presente documento è il committente dell’Azienda come risulta in epigrafe, ed è qui di seguito denominato Cliente.

Art. 2) L’ordinazione formalmente confermata sarà considerata impegnativa per il Cliente, che non potrà ridurla od annullarla. Fa eccezione il caso previsto all’articolo 8) sottostante.

Art. 3) I prezzi indicati sulla conferma d’ordine si intendono per i servizi ordinati a corpo, con relativa specifica tecnica e non per quelli in economia, sono escluse tutte le spese di spostamento, vitto ed alloggio, se non già computate in offerta e conferma d’ordine. Per i rimborsi spese a piè di lista sarà applicata una maggiorazione forfettaria del 20% per gestione. Le eventuali condizioni diverse concordate saranno specificamente indicate in offerta e sulla conferma d’ordine.

Art. 4) Tutte le ordinazioni accettate si intendono sottoposte alla clausola della “variabilità prezzi” se specificamente indicato sulla conferma d’ordine.

Art. 5) Il termine di consegna decorre dal perfezionamento dell’ordine. Esso si intende esaurito con il completamento dei servizi richiesti e documentati nell’offerta economica e nella conferma d’ordine, oltre che eventuali specifiche tecniche del Cliente, che saranno debitamente documentate. Le forniture di servizi in economia a tempo saranno regolate con fatturazione mensile, a fine mese, se non pattuito diversamente. L’ultima fattura di saldo sarà emessa alla data di fine lavoro della fornitura.

Art. 6) Per le forniture di servizi quali la progettazione elettrica di sistemi automatici e la programmazione di sistemi elettrici ed elettronici affini agli automatismi industriali in genere, quali ad esempio PLC, SoftPLC, HMI, SCADA, Robot, sistemi motion in genere, ecc, sarà cura del Cliente predisporre una precisa e chiara specifica tecnica di fornitura dove dovranno risultare chiaramente le caratteristiche da conferire al sistema di automazione in essere e le logiche da conferirgli, oltre che le condizioni di prova per l’accettazione finale.

Art. 6.1) Mancando una specifica tecnica precisa e puntuale del Cliente per le forniture richieste e documentata in offerta economica e conferma d’ordine, l’Azienda accetterà le forniture dei servizi di progettazione e programmazione in subordine alle specifiche del cliente, dirette o tramite il suo capocantiere nominato, che gli vorrà indicare di volta in volta. In questo caso le forniture di progetti e programmazione di qualsiasi tipo si intendono esenti da garanzie. Resta di esclusiva responsabilità del Cliente verificare e provare che il risultato ottenuto corrisponda a quanto richiesto e desiderato.

Art. 6.1.1) Le forniture di servizi di progettazione o di programmazione di qualsiasi tipo, sprovviste di specifica tecnica del Cliente ed accettata dall’Azienda, si intendono implicitamente conformi a quanto desiderato ed accettate da parte del Cliente all’atto della fornitura stessa come desumibile dai documenti prodotti.

Art. 6.2) Eventuali specifiche tecniche prodotte dal Cliente dovranno essere specificate all’Azienda prima della formulazione dell’offerta economica. Dovranno essere chiaramente rintracciabili, con adeguata siglatura documentale ed indice di versione. Queste saranno citate sulle offerte economiche e sulle conferme d’ordine dell’Azienda. Se non diversamente concordato e chiaramente documentato, le forniture di servizi prive di specifica tecnica alla conferma d’ordine si intendo pattuite alle condizioni del precedente articolo 6.1)

Art. 7) Il termine di consegna indicato dall’Azienda deve comunque sempre considerarsi approssimativo e non assoluto. Non saranno accettate contestazioni per ritardi di nessun tipo, se non saranno specificatamente concordati ed accettati.

Art. 7.1) Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato direttamente all’Azienda, tramite le forme convenzionali con rintracciabilità bancaria. Non saranno accettati pagamenti effettuati in modo diverso.

Art. 8) Nel caso di ritardo del pagamento da parte del Cliente, anche parziale, l’Azienda si riserva la facoltà di sospendere o risolvere le forniture ancora incomplete, fermo restando il diritto di recupero di quanto dovutole. In ogni caso il Cliente dovrà corrispondere, sui pagamenti ritardati, un interesse, calcolato su tutto il periodo di ritardo, in ragione annua del 5% in più rispetto al tasso ufficiale di sconto vigente nel periodo.

Art. 8.1) All’Azienda non potrà in alcun modo essere addebitato alcun onere o danno per le forniture sospese o annullate causa tardato pagamento da parte del Cliente.

Art. 9) Nel caso di forniture di servizi al di fuori della propria sede l’Azienda, tramite il proprio personale incaricato o con la carica di capocantiere, si riserva di sospendere o annullare le forniture quando sussistano gravi problemi di sicurezza, ad insindacabile giudizio della medesima Azienda. Tali ragioni saranno tempestivamente documentate al Cliente. La eventuale sospensione della fornitura dei servizi offerti non pregiudicherà il rapporto in essere ed il tempo occorrente al ripristino e la messa a norma dei problemi evidenziati. In caso di dubbio sulla effettiva gravità e pericolosità dei problemi evidenziati resterà insindacabile il giudizio dell’Azienda, che potrà anche richiedere ulteriori e maggiori condizioni di sicurezza.

Art. 9.1) All’Azienda non potrà in alcun modo essere addebitato alcun onere o danno per le forniture sospese o annullate causa problemi di sicurezza, di qualunque tipo, nei luoghi e nei posti di lavoro che si dovranno frequentare per assolvere alle forniture offerte e concordate.

Art. 10) La merce ceduta dall’Azienda, in qualunque forma, resta di sua esclusiva proprietà fino a che il committente non avrà provveduto al totale pagamento delle relative fatture.

Art. 11) I servizi offerti dall’Azienda sono garantiti per un periodo di 365 giorni dalla data di effettiva fornitura, se questa è chiaramente desumibile dai documenti prodotti, altrimenti farà fede la data di conclusione della fornitura. La garanzia copre i difetti delle forniture di materiali o servizi dell’Azienda limitatamente alle richieste di forniture corredate da specifiche tecniche chiare ed esaustive, complete delle condizioni di prova per accettazione, e prive di clausole generiche. Le eventuali condizioni diverse concordate saranno specificatamente indicate in offerta e sulla conferma d’ordine.

Art. 12) Gli eventuali difetti dovranno essere denunciati tempestivamente e comunque non oltre tre giorni dalla scoperta.

Art. 13) L’intervento in garanzia dell’Azienda è limitato alla sostituzione o alla riparazione, nella propria sede o in sede opportune, dei pezzi o dei servizi riconosciuti difettosi a suo insindacabile giudizio.

Art. 14) La restituzione dei prodotti ritenuti difettosi deve essere preavvisata e autorizzata dall’ Azienda ed eseguita dal Cliente in porto franco.

Art. 15) La garanzia non è operante per i casi di difetti derivanti da erronea installazione, incuria d’uso e/o manutenzione, modifiche e/o manomissioni arbitrarie da parte dell’utilizzatore, e nel caso in cui il Cliente non sia in regola con i pagamenti di forniture da parte dell’Azienda.

Art. 16) In nessun caso verranno riconosciute richieste di indennizzo di qualsiasi entità o tipo.

Art. 17) Le forniture di servizi di programmazione di sistemi automatici per automatismi industriali sono soggette al contratto di licenza d’uso del software.

Art. 18) Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il Foro in cui ha sede l’Azienda.

Per quanto non specificamente indicato nelle presenti condizioni generali vale la legislazione vigente in materia.
Versione 3.